ANNUNCIO / PARCOLIMPICO CERCA GESTORE PER OLYMPIC CENTRE CESANA SANSICARIO. ECCO IL BANDO

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PARCOLIMPICO S.R.L.

Rende noto che è in corso una ricerca di mercato per individuare soggetti interessati alla concessione in gestione dell’albergo OLYMPIC CENTRE CESANA SANSICARIO in Cesana Torinese secondo le modalità declinate nel bando disponibile sul sito internet www.parcolimpico.it sezione “Bandi, gare, annunci”.

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE dell’ OLYMPIC CENTRE SANSICARIO

http://www.parcolimpicotorino.it/it/sansicario.html

PARCOLIMPICO SRL, con sede in Torino, Via Filadelfia 82,
premesso che
– In virtù di una convenzione di gestione con Fondazione 20 Marzo 2006, Parcolimpico
Srl ha in concessione trentennale dal dicembre 2009 la gestione di diversi impianti in Torino e
Provincia, eredità dei Giochi Olimpici Torino 2006;
– tra questi impianti Parcolimpico Srl ha in gestione la struttura ricettiva denominata
Olympic Centre Cesana Sansicario, presso Sansicario – Cesana Torinese (TO);
– stante la destinazione ricettiva in atto e la peculiarità che contraddistingue l’attività di
tipo turistico-alberghiero rispetto alle tipologie di business focali per Parcolimpico S.r.l.;
tutto ciò premesso
Parcolimpico S.r.l., in coerenza con il suo mandato, ritiene di individuare sul mercato un
soggetto terzo in possesso degli opportuni requisiti per la gestione della struttura e di affidare
ad esso la concessione in gestione dello Olympic Centre Cesana Sansicario.

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La Parcolimpico Srl (in seguito, «Parcolimpico»), affida in concessione la struttura
denominata Olympic Centre Cesana Sansicario (in seguito, «Struttura») per la durata
prevista al successivo articolo 4.
2. Il nome « Olympic Centre Cesana Sansicario » contraddistingue la Struttura e pertanto
deve essere mantenuto per tutta la durata prevista dal successivo Articolo 4, senza che il
Concessionario possa apportarvi modificazioni e/o integrazioni.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

1. La Struttura è ubicata in Cesana (Torino), Frazione San Sicario, 57, ed è costituita da un
edificio per complessive 64 camere, un ristorante, sale meeting, sala polifunzionale,
uffici, 2 locali bar, depositi e locali attrezzati, un parcheggio esterno. Il tutto, completo di
impianti, mobili, suppellettili ed elementi di arredo, nonché attrezzature e dotazioni
alberghiere, comprese le cosiddette «dotazioni di piccolo inventario», così come
compendiato e descritto nelle planimetrie e nell’inventario allegati A e B al presente
Capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

2. In Allegato C al presente Capitolato si trova la Relazione illustrativa al progetto esecutivo
(stralcio) che da indicativamente una migliore descrizione tecnica della Struttura.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. La Struttura deve essere destinata all’esercizio esclusivo di attività alberghiera, avente
servizi e requisiti minimi e inderogabili caratterizzanti quantomeno la classifica di
«albergo a Tre Stelle».
2. La Struttura deve assicurare i seguenti servizi:
– ricettività;
– somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti e, ricorrendone le condizioni, al
pubblico;
– gestione delle sale riunioni e parcheggio.
3. Le aree pertinenziali alla Struttura, come risultanti dalle planimetrie, dovranno essere
mantenute in buono stato di manutenzione anche nei periodi in cui la Struttura non è
aperta al pubblico.
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni 9 (nove).
2. Fino a dodici mesi prima della scadenza, ciascuna delle parti avrà la facoltà di proporre
all’altra le condizioni per il rinnovo della concessione fino ad un periodo massimo di altri
9 (nove) anni.
3. In caso di mancato accordo sulle condizioni del rinnovo, resta ferma la scadenza di cui al
comma 1.

ART. 5 – ARREDI E ATTREZZATURE

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e all’efficienza dell’arredamento e delle
attrezzature.
2. Al momento della consegna delle Struttura di cui al successivo Articolo 7, il
Concessionario dovrà redigere in contraddittorio con Parcolimpico apposito inventario
degli arredi esistenti, utilizzando e aggiornando lo schema inventariale Allegato B al
presente Documento. L’inventario redatto alla consegna sarà quello che varrà tra le parti, a
differenza dello schema inventariale in Allegato B che ha valore indicativo.
3. In caso di usura degli arredi esistenti inclusi nell’inventario, il Concessionario dovrà
provvedere alla loro sostituzione, dandone atto negli aggiornamenti dell’inventario stesso.
4. Eventuali integrazioni della tipologia per quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi
sono a carico del Concessionario e, alla riconsegna della Struttura di cui al successivo
Articolo 7, resteranno di proprietà di Parcolimpico.

ART. 6 – MANUTENZIONE

1. Il Concessionario provvede a propria cura e spese, attraverso una o più società
specializzate approvate in via preventiva da Parcolimpico, all’esecuzione di tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e programmata necessari a rendere utilizzabile la
Struttura in relazione all’uso convenuto. Lo svolgimento delle attività di manutenzione
ordinaria e programmata è pianificato coerentemente con i piani di manutenzione forniti
da Parcolimpico e qui allegati come Allegato D.
2. Il Concessionario provvede a propria cura e spese, attraverso una o più società
specializzate approvate in via preventiva da Parcolimpico, all’esecuzione di tutti gli
interventi di manutenzione straordinaria a garanzia della struttura e del suo corretto
mantenimento funzionale nel periodo di concessione e negli anni a seguire.
3. Per tutto l’arco temporale della concessione sono a carico del Concessionario gli
eventuali interventi per l’adeguamento dei locali e degli impianti.
4. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

ART. 7 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

1. La Struttura è data in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come
rilevato nei sopralluoghi conoscitivi, così come descritta negli allegati A e B di cui al
precedente Articolo 2 e nel verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, a
seguito della sottoscrizione del contratto di concessione.
2. Fanno eccezione al punto 1 del presente Articolo i soli interventi di manutenzione che
verranno eventualmente concordati tra le parti alla stipula del contratto.
3. Alla scadenza della concessione, la Struttura ritornerà nella piena disponibilità di
Parcolimpico, compresi gli impianti di servizio, le attrezzature e in generale tutte le opere
di miglioria e modifica apportate, senza che il Concessionario nulla possa vantare nei
confronti di Parcolimpico stessa, salva diversa pattuizione scritta tra le Parti.
4. Al più tardi due mesi prima della scadenza della concessione, le Parti effettueranno una
visita della Struttura per verificare lo stato manutentivo della Struttura stessa: nel caso in
cui venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere a porvi rimedio nel
termine concordato con Parcolimpico, in modo da restituire l’immobile in uno stato di
manutenzione adeguato. Non è considerata carenza il deperimento dovuto alla normale
usura secondo il corretto utilizzo.
5. Il Concessionario solleva Parcolimpico da ogni responsabilità per danni che venissero
causati a terzi o cose di terzi nel corso della concessione.
ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E’ a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo, fermi gli ulteriori obblighi
derivanti dalla normativa vigente, quanto segue:
– adempiere con puntualità agli impegni contenuti nell’Offerta e Business Plan e del
Piano di Investimenti, concordati con Parcolimpico;
– effettuare tutti gli interventi previsti nel piano di manutenzione programmata
condiviso con Parcolimpico (Allegato D);
– assicurare una operatività annuale della struttura di minimo 210 giorni;
– assicurare, a Parcolimpico a seguito di eventuale e opportunamente preventiva
richiesta, la disponibilità e la fruizione, senza vincolo alcuno, dei locali ad uso
ufficio/magazzino indicati nella planimetria di cui negli allegati A e B di cui al
precedente Articolo 2, punto 2, con la precisazione che le spese relative alle utenze
(energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento) resteranno a carico del
Concessionario, mentre quelle telefoniche (allacciamento e consumi) saranno a carico
di Parcolimpico;
– redigere e presentare semestralmente l’andamento della struttura e delle attività
commerciali che descriva e dettagli i risultati conseguiti e le attività di promozione e
vendita che intende svolgere per commercializzare la struttura alberghiera;
– pagare tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti, ecc.) e i servizi
(sgombero neve, ecc.) e i relativi contratti che devono essere ad esso direttamente
intestati;
– aggiornare annualmente l’inventario;
– rispettare la normativa vigente, di talché sia preservato il mantenimento della struttura
nell’attuale categoria di appartenenza «Tre Stelle», o nella categoria eventualmente
superiore indicata e sviluppata nel Business Plan;
– assumere tutti gli oneri derivanti dall’offerta e tutte le spese, imposte e tasse di
qualsiasi natura derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa;
– ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e dai
regolamenti locali vigenti, nonché tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari per
l’avvio e lo svolgimento delle attività specifiche promosse all’interno della Struttura;
– la stipulazione di un contratto assicurativo, con idonei massimali, per la copertura
contro il rischio incendi, furto, atti vandalici e agenti atmosferici, fatto salvo il diritto
di rivalsa del Concessionario nei confronti di chi abbia causato il danno, con espressa
previsione di rinuncia a ogni richiesta e rivalsa nei confronti di Parcolimpico;
– la consegna a Parcolimpico delle copie delle polizze con relative quietanze di
pagamento e delle copie delle autorizzazioni eventualmente richieste e ottenute;
– la verifica periodica dell’ascensore e del montacarichi ai sensi della normativa
vigente;
– la nomina del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico;
– l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione Incendi, che
dovrà essere volturato a nome del Concessionario, e successivamente rinnovato a
scadenza;
– la tenuta del registro antincendio;
– il rispetto e la rigorosa applicazione delle norme dei d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Il Concessionario si impegna a riservare a Parcolimpico le condizioni di miglior favore
per tutte le attività commerciali che Parcolimpico stessa intraprenderà verso la Struttura: a
titolo esemplificativo, riserva di canale preferenziale e migliori condizioni sui prezzi e
sulle disponibilità rispetto a quelle concesse dal Concessionario al mercato esterno o,
viceversa, retrocessione a Parcolimpico di una percentuale di agenzia, da definire di caso
in caso, in funzione del fatturato indotto.

ART. 9 – OBBLIGHI DI PARCOLIMPICO

1. Sono a carico di Parcolimpico esclusivamente:
– la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti
esistenti nella Struttura;
– la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella Struttura,
indicati nella planimetria e negli inventari di cui negli allegati A e B di cui al
precedente Articolo 2.

ART. 10 – COORDINAMENTO TRA PARCOLIMPICO E IL CONCESSIONARIO

1. Il coordinamento tra Parcolimpico e il Concessionario avverrà con la costituzione di un
Comitato di Controllo composto da un membro in rappresentanza di Parcolimpico ed uno
del Concessionario, che si riunirà con cadenza semestrale per verificare l’andamento delle
attività svolte dal Concessionario in ordine agli impegni assunti. Ciascuna delle Parti ha
peraltro diritto di chiedere la convocazione del Comitato di Controllo, indicando a tal fine
la data proposta con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

2. Nelle riunioni del Comitato di Controllo Parcolimpico potrà far constatare eventuali
inadempimenti del Concessionario agli obblighi di cui al precedente Articolo 8 e agli
impegni assunti nell’Offerta e nel Business Plan e Piano di Investimenti. La
verbalizzazione di tali inadempimenti equivale alla notifica dell’addebito di cui al
successivo Articolo 14.

3. Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria
dell’immobile, da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne
comunicazione a Parcolimpico.

ART. 11 – CONTROLLI

1. Fermi i poteri del Comitato di Controllo di cui al precedente Articolo 10, Parcolimpico ha
il diritto di fare verificare lo stato della Struttura dal proprio personale autorizzato, con
preavviso di quarantotto ore.

2. Del risultato di ogni verifica, che dovrà essere fatta in contraddittorio con il
Concessionario, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti di
Parcolimpico e del Concessionario.

ART. 12- CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

1. Il pagamento del corrispettivo annuale della gestione offerto dal Concessionario e
concordato con Parcolimpico verrà fatto dal Concessionario a favore di Parcolimpico,
dietro presentazione di regolari fatture, con le seguenti modalità:
– il canone sarà corrisposto ogni tre mesi in rate anticipate di pari importo entro il 10
gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre di ciascun anno, salvo per la prima rata che
sarà corrisposta contestualmente alla data di firma del contratto;
– il corrispettivo dovrà essere versato tramite bonifico bancario su c/c che verrà indicato
nel contratto e nelle fatture trimestrali.

2. Dal quarto anno di gestione ai canoni annuali di concessione contrattualizzati verrà
applicato adeguamento ISTAT del 100%.

3. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1 è garantito dal rilascio di una
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La garanzia
fidejussoria è rilasciata, quanto al primo anno, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

4. La garanzia fidejussoria di cui al comma 3 ha un importo pari a € 150.000 e deve
prevedere la clausola di rinnovo automatico fino alla scadenza della concessione; il
Concessionario è impegnato a consegnare a Parcolimpico, entro il 30 giugno di ogni anno
successivo al primo, il documento che attesta l’avvenuto rinnovo dell’operatività della
garanzia per importo identico a quello originario. La garanzia dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta di Parcolimpico.

ART. 13 – CAUZIONE. SPESE CONTRATTUALI

1. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto il Concessionario è tenuto:
– a costituire la cauzione di € 50.000,00 (euro cinquantamila) a garanzia:
1. dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Offerta, del Business
Plan, dal Piano di Investimenti, dal Contratto e dal presente Capitolato per
tutta la durata della concessione;
2. del pagamento delle penali di cui al successivo Articolo 14;
3. del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse;
4. del rimborso delle somme che Parcolimpico avesse eventualmente sostenuto
in corso di concessione, per fatto del Concessionario.
La cauzione deve permanere fino al termine di novanta giorni dalla riconsegna di cui
al precedente Articolo 7, sempreché la stessa sia avvenuta senza riserve da parte di
Parcolimpico. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse e dell’applicazione delle penali di cui al
successivo Articolo 14, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Parcolimpico ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale spesa sostenuta nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Parcolimpico può
richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte;
– a versare, entro 20 giorni dalla richiesta, la somma necessaria per le spese derivanti
dal contratto di concessione, a carico del Concessionario a norma del presente
Documento come da successivo Articolo 19.

ART. 14 – PENALI

1. Qualora, a seguito di controlli di cui al precedente Articolo 11 effettuati da Parcolimpico,
vengano riscontrate inadempienze al Business Plan di cui al precedente Articolo 8 e
comunque al presente Documento, Parcolimpico avrà la facoltà di comminare, per ogni
violazione riscontrata e contestata, una penale da € 500,00 a € 5.000,00 a seconda della
gravità della violazione.
2. Qualora intenda applicare la penale, Parcolimpico dovrà contestare al Concessionario
l’inadempimento accertato con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax. Il
Concessionario potrà, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della
contestazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo sopra
indicato, Parcolimpico potrà applicare la penale.
3. In caso di mancato pagamento della penale nel termine fissato da Parcolimpico con la
comunicazione di cui al precedente comma 2, Parcolimpico avrà diritto di attivare la
garanzia di cui al precedente Articolo 13, comma 2.

ART 15 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. Il Concessionario non potrà in nessun caso subconcedere la concessione, pena la
decadenza immediata della medesima.

ART. 16 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi accertati:
– violazione dell’Articolo 1, comma 2;
– applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965 n.575 e s.m.i.;
– scioglimento del Concessionario.
2. Parcolimpico può disporre la decadenza della concessione dandone comunicazione al
Concessionario ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i..
3. In caso di decadenza, il Concessionario é comunque obbligato al risarcimento dei danni.

ART. 17 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Parcolimpico può revocare la concessione nei seguenti casi:
– per motivi documentati di pubblico interesse;
– per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In caso di motivi determinati dal pubblico interesse verrà garantito al concessionario un
preavviso di almeno 6 (sei) mesi solari.

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di grave inadempimento agli obblighi del concessionario, Parcolimpico
notificherà al Concessionario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro
il termine di quindici giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di
controdeduzioni ritenute valide la concessione sarà risolta di diritto.
2. A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento:
– modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo;
– cessione della concessione;
– grave e reiterate mancanze nella gestione;
– rilevante compromissione del decoro della Struttura, imputabile a fatto o negligenza
del Concessionario,
– gravi mancanze e negligenze nella manutenzione;
– mancata ottemperanza agli obblighi assunti in sede di offerta;
– reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti
dalle normative in vigore;
– ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose;
– mancata presentazione della garanzia o del rinnovo annuale dell’operatività della
medesima.
3. Resta ferma, in tutti gli altri casi, l’applicazione degli Articoli 1453 e ss. del codice civile.
4. Il Concessionario é in ogni caso obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli
inadempimenti del presente Articolo.

ART. 19 – SPESE

1. Tutte le spese derivanti dalla presente concessione sono poste interamente a carico del
Concessionario, ivi comprese quelle per la stipulazione del contratto.

ART. 20 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie tra Parcolimpico e il Concessionario concernenti la concessione
saranno di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione dell’interlocutore per la stipula del contratto di Concessione in Gestione avverrà
sulla base di un criterio di valutazione dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”.
Le candidature dovranno presentare un Progetto di Gestione coerente con le finalità riportate
nel presente Bando, rispondente ai vincoli sopra espressi, e corredato da un Business Plan
economico pluriennale di sostenibilità e da un connesso e consequenziale Piano di
Investimenti.

Le candidature dovranno comprendere inderogabilmente una offerta economica di canone
annuo di concessione (corrispettivo annuo) per ciascuno dei primi 9 (nove) anni di gestione;
tale offerta dovrà fare riferimento minimale alla seguente base di gara:
– canone annuo di gestione: offerta minima eur. 130.000 (centotrentamila euro);
Potrà essere proposto uno sconto di avviamento sul canone dei primi due anni di concessione,
o comunque altre ipotesi di canoni crescenti (al di là delle rivalutazioni ISTAT già previste).
Il confronto sull’offerta economica avverrà in tal senso sul totale dei canoni dei nove anni di
concessione in gestione.
I candidati dovranno presentare le proprie credenziali di solidità economico-finanziaria e le
proprie credenziali tecnico-funzionali a fondamento del Progetto di Gestione presentato.

I candidati dovranno inoltre presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 che attesti:
1. l’iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE (con indicazione del
numero di Camera di Commercio e Industria e Artigianato e del nominativo delle persone
designate a rappresentare ed impegnare la Società);
2. che i soci e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non siano interdetti,
inabilitati, falliti e non abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
3. che i soci e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovino in
alcuna delle condizioni che determinino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti e che, nei loro confronti, non sia pendente un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.
n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs.
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
4. che il soggetto giuridico che presenta la candidatura non si trovi in stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, e che non siano in corso procedure per la
dichiarazione di una delle predette situazioni.
In caso di offerte presentate da più soggetti le suddette dichiarazioni, a pena di esclusione,
dovranno essere rese da ciascuno di tali soggetti.

I candidati dovranno infine dichiarare formalmente:

1. di aver preso cognizione ed accettare tutte le condizioni riportate nel presente avviso;
2. che l’offerta presentata sia vincolante ed irrevocabile per almeno 90 giorni dalla data di
scadenza del termine di questo bando.
Dalla complessiva valutazione degli elementi presentati, scaturirà una graduatoria che
determinerà l’individuazione dell’interlocutore con il quale contrattualizzare la Concessione
in Gestione dell’Olympic Centre Cesana Sansicario.

ART. 22 – PROCEDURA

La presentazione delle proposte dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata entro lunedì 25
maggio 2015 alle ore 12,00 presso Parcolimpico S.r.l, via Filadelfia, 82, all’attenzione del
Sig. Daniele Donati.
Le busta dovrà a sua volta contenere:

Busta A:
– credenziali della Società Candidata: presentazione delle attività svolte e specifico
riferimento alle esperienze inerenti il Progetto di Gestione presentato;
– dichiarazioni di cui al precedente Articolo 21;
– ultimo Bilancio d’Esercizio e visura camerale con indicazione integrativa di tutti i
rappresentanti legali e soggetti con deleghe e procure della Società candidata, qualora
differenti dalla visura, e documenti di identità dei medesimi.

Busta B:
– presentazione del Progetto di Gestione proposto con relativo Business Plan e Piano di
Investimenti, secondo le specifiche di cui al precedente Articolo 21.

Busta C (ulteriormente sigillata rispetto al plico di consegna):
– offerta economica nel rispetto delle definizioni di cui al precedente Articolo 21
Nel periodo antecedente la scadenza, individuato tra il 4 maggio 2015 e il 18 maggio 2015,
sarà possibile pianificare dei sopralluoghi presso il sito facendone richiesta a mezzo email alla
casella di posta certificata parcolimpico@pec.it. L’effettuazione dei sopralluoghi non è
vincolante e non è di contro necessaria per la presentazione di una offerta secondo le
disposizioni di cui sopra, posto il fatto che la documentazione relativa alle offerte proposte
non potrà essere in alcun modo condizionata a ulteriori verifiche dello stato di fatto esistente.
Parcolimpico S.r.l. si riserva la facoltà di non procedere alla finalizzazione di alcun accordo
con alcuno degli interlocutori candidatisi, qualora per insindacabile valutazione degli organi
decisionali della Società medesima, nessuna delle offerte pervenute presenti i requisiti
considerati minimamente necessari per individuare un soggetto da contrattualizzare per la
concessione in gestione dell’Olympic Centre Cesana Sansicario.

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