DAL COMUNE DI AVIGLIANA
AVIGLIANA – In seguito ai recenti drammatici eventi verificatisi a Torino si è manifestata la necessità di intervenire a tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale), di qualsiasi raduno di persone su aree pubbliche.Si riporta, a tale proposito, uno stralcio del testo dell’ordinanza n. 93 del 21.06.2017, del Comune di Avigliana
[…]
VISTA a tal proposito la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all’accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;
CONSIDERATO che la citata Circolare prevede – tra l’altro – la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all’euforia collettiva, possa far registrare l’uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediata vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l’incolumità delle persone;
RITENUTO peraltro che gli spettatori possano giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;
CONSIDERATO inoltre che l’assunzione di superalcoolici in situazioni di generale affollamento ed euforia, peraltro già vietata dall’art. 7, comma 4 della L.R. 38/2006 e s.m.i., sia rischiosa e pregiudizievole dell’incolumità delle persone e delle cose;
RITENUTO quindi che i motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono siano idonei e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di superalcoolici ed il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;
ORDINA
in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) e di raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo:
1. E’ fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto superalcoolici;
2. E’ fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ad ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
3. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcoolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione;
4. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione.
La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, per tutta la giornata di svolgimento della manifestazione.
La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell’area di svolgimento della manifestazione, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all’interno dei locali o delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione suolo pubblico.
L’inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso riscorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ovvero, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni […]
Si allega al presente comunicato il pdf dell’ordinanza che è consultabile sul sito web istituzionale (www.comune.avigliana.to.it) all’albo pretorio online.
Info: Ufficio Commercio, tel. 0119769121
A parte i notav , lamministrazione comunale e le sponde dei laghi ad Avigliana non c’è alcun pericolo.
Più che i NO TAV, temo maggiormente chi non mette l’ apostrofo nel posto giusto……….