Obbligo di tampone o test antigenico per tutti i cittadini provenienti da Modane, Briançon, Monginevro, Gap e gli altri paesi francesi delle due regioni francesi al confine con la Valsusa e l’Italia. A seguito del forte aumento di contagiati in Francia, il nuovo obbligo lo ha stabilito oggi, con un’apposita ordinanza, il ministero della Salute. L’ordinanza sarà valida da martedì 22 settembre.
Una novità importante per quanto riguarda il transito di numerosi cittadini, turisti e visitatori che sovente arrivano in Valsusa attraverso i tunnel del Frejus, il Colle del Monginevro e del Moncenisio.
Tra le regioni francesi in elenco ci sono infatti anche Auvergne Rhône-Alpes e Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur): proprio le due regioni francesi che confinano con la Valsusa. I nostri paesi più vicini sono Bardonecchia e Claviere.
IL COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
“Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora.” Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.
Ecco le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.
DOVE FARE I TAMPONI: IL COMUNICATO DELLA REGIONE PIEMONTE
In Piemonte, il servizio per l’effettuazione di tali tamponi è attivo in tutte le Aziende sanitarie locali, sia tramite l’acceso diretto ai recapiti e negli orari indicati sui siti delle stesse Asl, sia mediante prenotazione.
Dall’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, si consiglia di eseguire il tampone presso l’Azienda sanitaria di domicilio, per evitare equivoci con gli organi preposti al controllo della circolazione, in quanto l’isolamento fiduciario prevede una limitazione degli spostamenti. Permane altresì lo stesso obbligo di tampone per i cittadini provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, già considerati Paesi ad alto rischio di contagio.
IL TESTO DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero della Salute
Ordinanza 21 settembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)
(G.U. Serie Generale , n. 234 del 21 settembre 2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, le parole «Croazia, Grecia, Malta o Spagna» sono sostituite dalle seguenti: «Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». 2. Per i territori della Francia diversi da quelli indicati al comma 1 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020. 3. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente: a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020; b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.
Art. 2 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2020 Il Ministro: Speranza ______ Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Cosi, giusto per…….Darei una controllata anche al Col delle Scale…..
Fanno sbarcare chiunque ma se uno va a Briançon a fare la spesa deve fare il tampone…la coerenza questa sconosciuta
Prima di fare qualche ordinanza, probabilmente si ubriacano, non c è che dire, boh, forse l alcool uccide il covid e fa esplodere i neuroni per questo che le ordinanze sono sempre molto ORIGINALI
O anche per un giro attorno al lago del moncenisio o al piano di san nicolao. sarebbe assurdo.
Potrebbero usare direttamente il sudore sulla baguette…
Balle balle balle… passato stasera andata e ritorno dal Frejus nessun controllo neanche dèlla polizia di dogana…figuriamoci il tampone
Questo è il risultato di quando sono andato a Giugno e a Luglio in Francia
A differenza nostra che la mascherina ormai faceva e fa parte del nostro look i francesi non la prendevano minimamente in considerazione nessuno la metteva
Ma chi arriva appunto in auto, che ne sa se e dove fare il test!!
….alla fine pochissimi stranieri lo faranno!
A mio giudizio sarebbe stato più efficace e sicuro allestire una sorta di controllo volante (lo hanno fatto per gli extracomunitari) e far passare solo gli stranieri in possesso di certificato di negatività eseguito nel loro paese di provenienza!!
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
Però eccetto sabato e dominica poichè risultano meno contagiati (ammesso che 130 ricoverati su 200000 tamponi giornalieri sia un numero preoccupante)
Modane è in Savoia e non rientra nelle zone rosse a mio parere
Modane si trova, come scritto nell’articolo, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi e nel dipartimento (provincia) della Savoia. La Savoia è una provincia, non una regione.
Modane è nel dipartimento Savoia Ma la regione è Alvernia-Rodano-Alpi quindi Zona a Rischio. E poi potrei anche venire da una zona rossa della Francia nessuno potrebbe saperlo…
Alla luce dell’impossibilità di eseguire controlli effettivi , si chiudono le frontiere per un paio di mesi , visto che i francesi sono refrattari al normale uso delle mascherine e , ne stanno pagando le conseguenze . A noi bastano i fenomeni che non hanno rinunciato alle vacanze all’estero.
lo sa che per le sue (vostre) paranoie infondate ci saranno dei lavoratori transfrontalieri che dovranno farsi 2 tamponi al giorno?
Consiglio al Direttore di Valsusa Oggi di scegliere i migliori commenti , e fare un libro. Utile da leggere alle prossime vacanze estive sotto l’ombrellone
ahhaha grazie del suggerimento 🙂