di PAOLA TESIO
GIAVENO – Durante il consiglio comunale di mercoledì 7 febbraio il Comune ha approvato il pagamento di un debito fuori bilancio. Il Comune ha perso la perso una causa contro una cittadina extracomunitaria a cui era stato negato l’assegno di maternità, nonostante l’avesse richiesto regolarmente. Il tribunale di Torino ha emesso la sentenza nel dicembre 2017, dando ragione alla donna. Durante il consiglio comunale è intervenuto il funzionario Luca Gerbino che si era occupato del fatto: “I Comuni hanno la facoltà di concedere gli assegni di maternità – si tratta di benefici che vengono erogati dall’Inps Ndr- sulla base di specifici requisiti tra cui, come l’oggetto di contenzioso, quello di essere un soggiornante straniero all’interno del nostro Stato. In questo caso si trattava di una cittadina straniera che ha presentato la richiesta all’ufficio comunale, di cui io ero responsabile all’epoca, e abbiamo rigettato la domanda perché non soggiornava a Giaveno da un lungo periodo. La cittadina ha fatto ricorso e ha vinto la causa”.
L’utente in questione, come anche altri residenti nel Comune, aveva richiesto la concessione dell’assegno di maternità, previsto dall’articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001. L’ufficio comunale (che ha la sola funzione di gestire le istruttorie in quanto si tratta di un contributo governativo che viene erogato dall’Inps) in questo caso aveva dato parere negativo, soffermandosi soltanto su un requisito previsto nella legge: il possesso della carta di soggiorno dell’Unione Europea “per soggiornanti di lungo periodo”.
Ma il Comune non aveva considerato le più recenti direttive comunitarie sulla parità di trattamento, nell’ambito della “sicurezza sociale”, tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, al di là della tipologia di permesso posseduto.
Per motivare la decisione a favore della donna, il giudice ha anche fatto riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 95 del 4/5/2017) e della Corte di Appello di Firenze (n. 914 del 2/10/2017), in cui era stato sancito che le prestazioni previdenziali (come l’assegno di maternità) sono diritti soggettivi e quindi devono soddisfare i bisogni primari della persona. E non devono essere collegate solo alla titolarità della carta di soggiorno, in quanto questo costituirebbe una discriminazione nei confronti del cittadino.
Il Comune pertanto dovrà pagare le spese legali anche quelle della controparte, mentre l’assegno previsto verrà erogato dall’Inps senza alcun aggravio di bilancio. Una leggerezza di interpretazione ai danni non solo della cittadina, ma anche della collettività per l’evitabile dispendio di risorse pubbliche.
Per evitare ulteriori contenziosi con altri cittadini, l’amministrazione comunale ha approvato una nuova delibera per riconoscere l’assegno di maternità e per nuclei familiari numerosi anche agli extracomunitari che non hanno il permesso da “soggiornanti di lungo periodo”, in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza di condanna.
Ma sì, assegni di sostegno come non ci fosse un domani per tutti.
Venghino signori e signore, venghinooooooo, che la repubblichetta delle banane regala soldi a destra e manca.
Venghino siore e siori, venghino, che quello che si vede in Italia non si vede da nessuna altra parte al mondo.
Ma non dovevano contribuire al pagamento delle pensioni? Comunque ben informati su come esercitare i “diritti”.
Invece di inveire, da cittadini comunitari, contro le poche regole dell’Unione Europea che ogni tanto si ricordano dei cittadini extracomunitari, non pensate che sarebbe più opportuno richiedere un’azione di recupero del danno erariale causato dallo zelante funzionario?
Parasittolandia. La visrabbia prospera, mentre la pianta di sostegno muore. Nulla di nuovo…