LAGO DI AVIGLIANA: BATTAGLIA TRA COMUNE E PRIVATI AL CONSIGLIO DI STATO

Uno scontro che dura da oltre 20 anni. Dopo l'esproprio dell'area, il Tar del Piemonte ha dato ragione al Comune. Ora la società privata ha fatto appello ai giudici a Roma

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Nell’agosto 2019 gli allora proprietari dell’area della Baia Grande chiusero l’accesso al Lago

di FABIO TANZILLI

AVIGLIANA – La battaglia per la baia del Lago Grande di Avigliana continua, e sarà dibattuta a Roma dai giudici del Consiglio di Stato. A seguito dell’esproprio dell’area nel 2022, e dopo aver perso nella primavera 2024 il ricorso al Tar contro il Comune, nel mese di luglio la società “I tigli del lago rotondo” srl, ex proprietaria dell’area della baia, ha fatto appello al Consiglio di Stato, per impugnare la sentenza del tribunale amministrativo piemontese. Ora la vicenda della Baia Grande di Avigliana sarà dibattuta dai giudici dell’Alta Corte a Roma.
Si tratta di un contenzioso ventennale tra gli ex proprietari dell’area della Baia Grande e il Comune, sull’utilizzo dell’area principale di accesso al lago.
Negli anni passati ci furono diversi momenti di tensione tra privati e Comune, ad esempio nell’agosto 2019 la società privata chiuse temporaneamente l’accesso alla Baia Grande, fino a settembre, recintando l’area e impedendo di fatto ai turisti di concludere la passeggiata intorno al Lago. La società “I tigli del lago rotondo” è proprietaria di un’area di complessivi 500.000 mq, che si affaccia per un fronte di circa 800 metri sul lago di Avigliana: l’area garantisce anche l’accesso all’anello della pista pedonale pubblica che circonda il lago Grande di Avigliana. Nel 2001 il Comune aveva già proceduto con un primo esproprio dei terreni. Ma nel 2011 la società fece ricorso al Tar contro il decreto.
La sentenza in quel caso diede ragione ai privati, e venne pure confermata dal Consiglio di Stato nel 2014: quindi la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio del Comune vennero annullati. La società quindi tentò di concordare con l’amministrazione comunale una più ampia gestione, comune e negoziata, dell’intera area di proprietà che comprende, in altra parte, anche immobili storici. Il tavolo di confronto tra Comune e privati si è concluso nel luglio 2019, senza che le parti trovassero un accordo. La società nel 2019 fece un altro ricorso per impugnare la chiusura del tavolo, ma nel 2023 il Tar lo respinse dichiarandolo improcedibile. Ma nel frattempo lo scontro si era fatto più teso. Il 3 agosto 2019 la società recintò l’area della Baia Grande, bloccando l’accesso a residenti e turisti per ragioni di sicurezza.
Ma il 5 agosto 2019 il Comune rispose avviando la procedura di “acquisizione sanante” dei terreni interessati, ossia l’esproprio dell’area per ragioni di pubblico interesse, e ordinò la completa rimozione delle recinzioni: a settembre l’area di accesso alla Baia Grande tornò fruibile.
Lo scontro però è continuato in tribunale, e nel marzo 2022 il Comune ha completato l’esproprio dell’area. Nello stesso anno la società ha quindi presentato un nuovo ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento dell’esproprio e contestando anche l’indennizzo stabilito dal Comune.
L’amministrazione ha calcolato di pagare 12.000 euro, mentre la società riteneva che gli spettassero circa mezzo milione di euro (più precisamente 489.699 euro). L’udienza al Tar si è tenuta il 23 aprile 2024, e la sentenza a favore del Comune è stata emessa a fine maggio. Dando ragione al Comune di Avigliana.
Secondo il Tar del Piemonte, il ricorso della società privata era infondato.
Tra i vari aspetti, i giudici hanno rimarcato che l’esproprio del Comune riguarda solo l’area di accesso alla Baia Grande per la pista attorno al lago, per un totale di circa 4800 mq. Ossia “meno del 10% dell’intera proprietà (che la stessa ricorrente indica in complessivi 500.000 mq) ed è limitata a quella specifica porzione di terreni che da anni consente l’accesso alla pista attorno al lago e connessa area verde attrezzata, di pacifica realizzazione pubblica”.
I giudici hanno anche ricordato che i terreni espropriati dal Comune sono totalmente inedificabili, con destinazione a “verde pubblico” almeno dal 1995, “oltre a trattarsi di aree inserite nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, con connesse limitazioni urbanistiche”.
Il Tar quindi ha bocciato “tutte le ipotesi di edificabilità proposte dal privato che presupporrebbero addirittura concessioni edilizie in deroga (cioè scelte urbanistiche ad elevata discrezionalità, in contrasto con le vigenti destinazioni di piano e di competenza della sola amministrazione)”.
I giudici hanno ribadito la priorità dell’interesse pubblico dell’area rispetto all’interesse privato, essendo – tra le varie cose – l’unico e indispensabile accesso al percorso pubblico per la passeggiata attorno Lago Grande: “L’area rappresenta una significativa attrazione turistica di rilievo anche al di là dei confini comunali; le complessive caratteristiche delle rive del lago ne rendono limitata l’accessibilità o perché vi sono già sviluppati insediamenti privati che arrivano sino a bordo lago o perché si tratta di sponde coperte da vegetazione o scogliere artificiali; l’area in questione rappresenta la più idonea e l’unica già attrezzata per garantire agevole accesso alla balneazione; le ulteriori possibilità di accesso risultano meno praticabili o perché non agevoli o perché le destinazioni private attuali ed ivi esistenti richiederebbero un esborso maggiore a fronte di aree quali quelle per cui è causa che, pacificamente e da tempo, sono vincolate a parco e non suscettibili di destinazione altra che quella a verde pubblico, con valorizzazione economica al più di tipo agricolo” scrivono i giudici. Il Tar ha respinto anche il ricorso sull’indennizzo dovuto ai privati.
La società privata non ci sta, e ha deciso di impugnare la sentenza del tribunale amministrativo piemontese: ora la decisione definitiva spetterà al Consiglio di Stato a Roma.

AGOSTO 2019: QUANDO L’ACCESSO AL LAGO VENNE CHIUSO DAGLI EX PROPRIETARI DELL’AREA

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