NOVITÀ PER I PARCHI, POTRANNO FAR PAGARE IL BIGLIETTO / ECCO COSA CAMBIERÀ IN VAL SUSA

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 Garantire la rappresentatività dei territori che ospitano le aree naturali protette in Piemonte efficientandone la gestione e razionalizzandone i costi, creare un “brand” capace di far nascere un sistema attrattivo per i fondi comunitari, snellire la burocrazia e le procedure, dando vita a iniziative volte alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici: sono questi, in sintesi, gli obiettivi della legge regionale sul “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti” approvata oggi dal Consiglio regionale.A 40 anni dalla nascita del sistema dei parchi piemontesi e dall’approvazione della prima legge regionale sull’argomento, il provvedimento approvato oggi modifica la precedente norma regionale in materia di aree protette, il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, l.r. 29 giugno 2009, n.19.

Tra gli enti di gestione delle aree protette viene confermato quelle delle Alpi Cozie, che comprende i parchi della Val Susa: Gran Bosco di Salbertrand, Orsiera e Laghi di Avigliana

 La nuova governance degli Enti di gestione

Comunità delle Aree Protette, Consiglio dell’Ente di Gestione e Consulta per la promozione del territorio sono i principali soggetti che compongono i nuovi enti di gestione delle aree naturali protette.

La Comunità del parco

È l’organo consultivo e propositivo dell’ente parco, attraverso cui si attua la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione delle aree naturali protette. La Comunità è prevista per tutti gli enti di gestione, a esclusione dei Sacri Monti. È composta dai presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dell’ente. Tale aspetto gestionale è l’unico che rimane invariato rispetto alla legge precedente.

Il Consiglio dell’Ente di gestione

 È il vero soggetto politico di governo dell’ente. La nuova normativa prevede una maggiore partecipazione del territorio a questo organo. Si prevede infatti un maggior numero di componenti a seconda dei comuni ricadenti sul territorio in questione, oltre alla garanzia della nomina di un membro per quei comuni il cui territorio rappresenta almeno il 25 per cento della superficie dell’area interessata.

Il presidente del Consiglio dell’Ente 

Viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale su intesa con la comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa, dopo trenta giorni, il presidente viene nominato con decreto motivato dal presidente della Giunta regionale. La composizione dell’assemblea varia a seconda della grandezza dei territori inclusi. Sono previsti 4 membri per gli enti di gestione che comprendono meno di dieci comuni; 6 membri per gli enti di gestione che comprendono tra i dieci e i trenta comuni; 8 membri per gli enti di gestione che comprendono più di trenta comuni. I membri vengono nominati con decreto del presidente della Giunta con designazione della Comunità delle Aree protette. 

Il Consiglio ha sempre come data di scadenza il termine della legislatura regionale, e viene rinnovato entro i sei mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale rinnovato.

La Consulta per la promozione del territorio

Introdotta con la nuova legge, garantisce la rappresentanza delle associazioni di categoria in sede di espressione di pareri sul regolamento delle aree protette e formula proposte al Consiglio in chiave di promozione del territorio. Viene convocata dal presidente dell’Ente di gestione almeno due volte all’anno.

Snellimento burocratico

Sono state introdotte norme di semplificazione nelle procedure di approvazione degli atti di pianificazione, riducendo i tempi delle varie fasi o introducendo l’istituto del silenzio assenso, favorendo la collaborazione tra la Giunta regionale e il soggetto gestore, come in merito alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano di area, o sostituendo l’obbligo del parere del soggetto gestore con una semplice comunicazione.

Sempre nell’ottica di rendere più efficiente ed economica l’attività degli enti di gestione, saranno attuate forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, nonché per l’acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.

E-commerce dei prodotti agricoli e artigianali delle aree protette

La legge prevede che la Regione Piemonte, nella volontà di sostenere l’economia delle imprese presenti all’interno delle aree protette e della Rete Natura 2000, promuova, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l’e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all’area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un’area protetta regionale è attribuita la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il Piano d’area e previsti dal Piano pluriennale economico e sociale: restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, comprese le attività agricole e forestali; attività culturali nei campi di interesse del parco; agriturismo; attività sportive compatibili; strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonchè interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili. Stesso ordine di priorità è garantito ai privati che intendano realizzare iniziative simili.

Possibilità di introdurre biglietti di ingresso ai Parchi o tariffe per alcuni servizi

Gli enti gestori delle aree protette possono, d’intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l’intera area protetta o solo una parte, oppure introdurre tariffe per servizi che l’ente gestore eroga. Le risorse derivanti saranno prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all’interno dei comuni dell’area protetta.

 

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