BARDONECCHIA – Aveva bevuto qualche bicchiere di troppo ed è stato multato dai carabinieri perché era ubriaco sulle piste di sci. È accaduto ieri, alle ore 17.30 circa, a Bardonecchia, nel comprensorio sciistico di Melezet, sulla pista 21 denominata “Grange Gloss”.
I carabinieri della stazione, durante un servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci, hanno multato, ai sensi della Legge Regionale nr. 2 del 26 gennaio 2009 a Daniele G., 32 anni, abitante a Brandizzo. L’uomo è stato sorpreso sulle piste da sci ormai chiuse, in evidente stato di ubriachezza facendo, di fatto, tardare la chiusura delle stesse.
A tal proposito, ricordiamo le norme di comportamento a cui si devono attenere gli sciatori, in base alla legge regionale:
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all’affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all’articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall’ articolo 8 della l. 363/2003.
8. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
14. L’attività di mountain-bike svolta all’interno dei bike park di cui all’articolo 31 è assimilata all’attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.