VALSUSA, DAL MINISTERO UNA “BOMBA” SULLE UNIONI MONTANE: “NO AL DOPPIO RUOLO DEI SINDACI, SÌ ALLE MINORANZE DI OGNI COMUNE”

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I tre presidenti delle Unioni Montane della Valsusa: Nurisso (Alta Valle Susa), Banchieri (Valsusa) e Beria (Via Lattea)

di FABIO TANZILLI

VALSUSA – Una vera e propria “bomba”, rappresentata da una lettera ufficiale del Ministero dell’Interno inviata alla Prefettura di Torino, rimette in discussione la legittimità e regolarità dei consigli delle attuali Unioni Montane della Valsusa e Val Sangone, così come la legittimità della composizione delle attuali giunte delle Unioni Montane (presiedute in bassa Valsusa da Pacifico Banchieri, in Alta Valsusa da Piero Nurisso e in Via Lattea da Maurizio Beria) così come della presenza in tali organi dei sindaci dei Comuni, in qualità di assessori.

A fine aprile il ministero dell’Interno ha infatti mandato una lettera alla Prefettura di Torino, che pubblichiamo integralmente, in cui spiega chiaramente tre punti, basandosi alla legge Tuel (Testo Unico degli Enti Locali):

1) Le Unioni Montane, nei loro consigli, devono garantire la rappresentanza delle minoranze di ogni Comune (cosa che ad oggi non avviene in Valsusa e Val Sangone, dove siedono solo 4 consiglieri a rappresentare la minoranza).

2) Non appare conforme che i consigli e le giunte delle Unioni Montane siano composti dagli stessi sindaci nel “doppio ruolo”, in quanto attualmente nelle Unioni Montane della Valsusa coincidono sia l’organo controllore (il consiglio), cui spetta anche la verifica  dell’attuazione degli indirizzi di governo, sia l’organo esecutivo (la giunta) che ha i compiti di governo.

Tutto nasce da una segnalazione fatta nel novembre 2019 da parte della minoranza del Comune di Sestriere nel 2019, allora costituita dai consiglieri Andrea Colarelli e Alberto Paleardi, che metteva in discussione tutti questi punti riguardo la legittimità dell’Unione Montana Via Lattea. A seguito di uno scambio di lettere tra i vari enti interessati, la Prefettura di Torino ha chiesto direttamente al Ministero dell’Interno, che ha inviato il suo parere ufficiale nell’aprile 2021.

“La lettera del ministero dà ragione alle nostre osservazioni – commenta Colarelli – le minoranze vanno rappresentate per ogni Comune. Così come i sindaci non possono avere il doppio ruolo di governo e controllo nell’Unione Montana. Attendiamo gli sviluppi, sicuramente le cose da domani dovranno cambiare”.

Il problema è stato sollevato da Colarelli (minoranza Sestriere) e Paleardi

La Prefettura ha già girato la lettera del Ministero all’Unione Montana Via Lattea, ma chiaramente questi contenuti valgono per tutte le Unioni Montane: non solo della Valsusa, ma in Italia.

Ora bisognerà capire cosa succederà: sicuramente la Prefettura non potrà fare finta di nulla, così come non potranno fare finta di nulla le varie Unioni Montane, che per comporre giunte e consigli negli anni passati si erano basate sulle linee guida espresse dall’Uncem. Probabilmente le cose dovranno cambiare e nelle Unioni Montane dovranno essere rappresentati le minoranze di tutti i Comuni.

Così come – molto probabilmente – dovranno cambiare le composizioni delle giunte e dei consigli delle Unioni Montane, evitando eventuali “conflitti di interesse” o di “ruoli sovrapposti” dei sindaci, visto che alcuni siedono sia nei ruoli di controllo (il Consiglio), che di quelli di governo stesso (la Giunta).

Sicuramente nelle prossime settimane se ne saprà di più. Nel frattempo, qui sotto pubblichiamo la lettera ufficiale del Ministero dell’Interno e la lettera da cui partì tutta la vicenda, inviata dalla minoranza di Sestriere nel 2019.


 

NOTA UFFICIALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL CAPO UFFICIO STAFF RAFFAELE BONANNO / 21 APRILE 2021

Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale codesta Prefettura ha sottoposto all’attenzione di questo Ministero la problematica, sollevata dai consiglieri di minoranza del Comune di Sestriere, inerente la legittimità dello Statuto dell’unione montana comuni della Via Lattea, composta da sei comuni tra cui il citato Comune, che prevede in seno al consiglio dell’Unione, composto da 7 membri, un solo rappresentante delle minoranze consiliari.

Dubbi sono stati sollevati anche per l’attuale composizione degli organi di detta Unione che vedrebbe una identità di soggetti, nella specie i Sindaci, quali componenti del Consiglio e della Giunta dell’Unione, non avendo, cinque dei comuni partecipanti, nominato i propri rappresentanti nonostante il rinnovo degli organi comunali.

Al riguardo, si fa presente che, com’è noto, l’art. 32 del Tuel, disciplinante le Unioni al comma 3 prevede che “… il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune”.

Tale disposizione assegna allo Statuto dell’Unione di Comuni la possibilità di stabilire la composizione numerica dell’organo consiliare, ma con il vincolo di garantire la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

La formulazione della norma deriva dalle modifiche introdotte dalla legge n. 56/2014, per le quali, come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 1180 del 27/2/2018, nelle Unioni “la rappresentatività è direttamente assicurata dall’ampliamento dell’elettorato passivo, tale per cui nei consigli di tali enti deve comunque far parte un membro delle minoranze dei consigli dei Comuni ad esse partecipanti”, oltre ad essere in linea con quanto già affermato da questo Ministero in via interpretativa al solo fine di assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari comunali in seno all’assemblea comunitaria.

Pertanto, posto che l’individuazione del numero dei consiglieri è demandata allo Statuto, si ritiene che debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni associati, tenendo presente che, stante quanto previsto dalla normativa in tema di riduzione dei costi dei pubblici apparati, gli organi dell’Unione devono essere formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, così come espressamente previsto dallo stesso comma 3 dell’art. 32.

Relativamente poi alla composizione del consiglio e della giunta dell’Unione montana comuni della Via Lattea, non appare conforme ai principi che sovrintendono la composizione degli organi che giunta e consiglio siano composti dagli stessi soggetti, ovvero i sindaci.

Ciò anche in virtù della diversa funzione che svolge il consiglio rispetto alla giunta, per cui vi sarebbe una coincidenza tra l’organo controllore, cui spetta anche la verifica  dell’attuazione degli indirizzi di governo, e l’organo esecutivo che detti indirizzi deve attuare.

Riguardo alla norma statutaria che prevede la partecipazione di diritto dei sindaci dei singoli comuni in seno al consiglio dell’unione fin quando non vengano nominati i rappresentanti dei comuni, nomina che, secondo lo statuto dell’Unione, deve avvenire entro 45 giorni dall’elezione dei consigli comunali, si concorda con codesta Prefettura sul carattere transitorio di tale partecipazione non potendo protrarsi oltre il termine previsto dallo stesso statuto, per il rinnovo dei rappresentanti delle amministrazioni neoelette, che dovranno provvedere alle designazioni di loro competenza in seno all’organo consiliare dell’Unione.


LA LETTERA AL PREFETTO DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA DI SESTRIERE, ANDREA COLARELLI E ALBERTO PALEARDI, DA CUI E’ PARTITA TUTTA LA VICENDA (inviata nel novembre 2019)

OGGETTO: Osservazioni sull’operato dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea

Gentile Presidente,
a seguito di quanto già rappresentato da questo gruppo di minoranza nel Consiglio Comunale di Sestriere (delibera n. 18 del 16/10/2019) siamo con la presente a sottoporle alcuni approfondimenti in merito a tre punti riguardanti tematiche distinte:

Punto 1) RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIALATTEA.

Punto 2) PRESENZA DEI SINDACI NEL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA.

Punto 3) MANCATA NOMINA DEI CONSIGLIERI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E CONSEGUENTE LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN REGIME DI PROROGRATIO
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Punto 1) RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE IN SENO AL CONSIGLIO DELL’ UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

Come noto l’attuale Statuto dell’Unione prevede un solo consigliere in rappresentanza delle minoranze di tutti i sei Comuni. Questa situazione è a nostro avviso lesiva dei diritti di rappresentanza delle minoranze prevista per legge.
A tal proposito si fa presente che la legge 56/2014 in materia di Unioni di Comuni, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione nell’art. 32 TUEL del seguente periodo/comma 3:
“… Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.”

Dalla lettura dell’articolo del TUEL si evince che ogni Comune aderente all’Unione deve poter esprimere il proprio rappresentante di minoranza. Tale posizione è espressa chiaramente anche dal Ministero degli Interni in due pareri che riprendiamo di seguito in alcuni stralci:

• Parere 12851 (4 Giugno 2004 Categoria 07.02 Consorzi)
Sintesi: “Quesito circa la legittimità delle disposizioni (art. 14) dello statuto di una Unione di Comuni per le quali solo quattro dei dieci Comuni aderenti all’Unione hanno la minoranza consiliare rappresentata.”

Testo: “… Secondo l’orientamento formulato, il limite numerico massimo stabilito per l’organo assembleare può essere superato in eccesso negli stretti limiti in cui ciò si rende necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari alle rappresentanze comunali in seno all’assemblea comunitaria. Tale soluzione garantisce nel modo più adeguato il rispetto del principio della partecipazione delle minoranze presenti all’interno dei singoli consigli comunali espressamente richiesto dalla legge. Val la pena di precisare che il descritto indirizzo ermeneutico è stato condiviso dal Consiglio di Stato, pronunciatosi con il parere (della sez. 1 n. 1506/02 del 29.1.2003) diramato con circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2003 UARAL dell’8 maggio 2003.

Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in questione, lo statuto dell’Unione dei Comuni nell’impossibilità materiale di assicurare il contemporaneo rispetto del principio della
rappresentanza delle minoranze e del vincolo numerico prescritto per la composizione dell’organo assemblare (essendo la popolazione complessiva dell’Unione pari a 20.745 abitanti, il relativo Consiglio dovrebbe, ai sensi del combinato disposto, dell’art. 37 e dell’art. 32, comma 5, del citato T.U., essere composto da 21 membri) ha ritenuto di privilegiare la conformità a tale ultima disposizione.

Per le considerazioni suesposte la soluzione più rispondente alla citata normativa sarebbe quella di un organo composto da trenta membri più il presidente, cioè da due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza eletti in rappresentanza di ciascun Comune associato; tale soluzione ha infatti l’indubbio pregio di assicurare il rispetto del richiamato principio di rappresentanza delle minoranze sacrificando nei limiti strettamente necessari la conformità all’altro vincolo relativo al limite numerico dell’organo assemblare.

Pertanto, fatto salvo quanto potrà essere previsto nei decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge 131/2003, si ritiene che le norme statutarie in questione non rispettino la normativa di principio posta dalla legge statale.”

• Parere 13405 (7 Agosto 2008 Categoria 07.01 Unione dei Comuni)
Nella sintesi: “… Per ciò che riguarda invece l’applicazione pratica del principio della garanzia delle minoranze, si desume, dalla lettura combinata dell’art. 32 comma 5 del TUEL 2000 e dal comma 3 dello stesso articolo – che impone la garanzia della rappresentanza delle minoranze – che va comunque salvaguardato il diritto di rappresentanza delle minoranze.”

Nel testo: “… Per quanto concerne, invece, l’applicazione pratica del principio della garanzia della minoranza, si rileva che l’art.32, comma 5, del T.U.E.L. prevede che nelle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni ed, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi. La norma dispone, altresì, che ‘il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’Ente’. Quest’ultima norma va peraltro coordinata con la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che impone la garanzia della rappresentanza della minoranza.
Al riguardo, essendo il diritto della rappresentanza delle minoranze sancito legislativamente, si ritiene che esso vada comunque salvaguardato, tant’è che la scrivente aveva fornito indicazioni in tal senso con circolare n.10/2000 dell’8.11.2000 elaborata con riferimento alle comunità montane, ma applicabile anche alle unioni (attesa la parziale identità di disciplina prevista per entrambe), con la quale veniva chiarito che il limite numerico massimo stabilito per l’organo assembleare può essere superato in eccesso negli stretti limiti in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari in seno all’assemblea comunitaria.

Tale indirizzo ermeneutico è stato ritenuto pienamente condivisibile anche dal Consiglio di Stato il quale, con il parere n.1506/03, reso dalla Sez.I il 29.1.2003, ha confermato l’interpretazione tesa ad attribuire, in ultima analisi, una valenza prevalente al principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze, con la conseguenza di reputare non applicabile al Consiglio il limite quantitativo fissato dall’art.37 del T.U.E.L. nei soli casi in cui, per l’entità demografica dell’ente, verrebbe ad essere pregiudicata l’attuazione di tale principio.”

Sulla base di quanto riportato nei pareri Ministeriali non riteniamo legittima l’attuale rappresentanza di minoranza in cui non ci riconosciamo, ottenuta attraverso una modalità (quella dell’elezione di un solo membro attraverso la convocazione dell’assemblea dei consiglieri di minoranza di tutti i Comuni dell’Unione) a nostro avviso difforme da quanto previsto nel TUEL nel quale è sancita la competenza dell’elezione dei rappresentanti ai soli Consigli Comunali (l’assemblea dei consiglieri di minoranza non ha alcuna competenza
nell’elezione di rappresentanti nel consiglio dell’Unione, quindi non ne riconosciamo la validità della nomina).

Le chiediamo quindi Sig. Presidente, in attuazione di quanto indicato dal Ministero degli Interni e dal Consiglio di Stato ad interpretazione del TUEL, ed in virtù del principio gerarchico delle leggi, di assicurare la presenza della minoranza di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione.


Punto 2) PRESENZA DEI SINDACI NEL CONSIGLIO E NELLA GIUNTA DELL’UNIONE MANONTANA

Attualmente l’Unione Montana in oggetto è composta da un Sindaco nel ruolo di Presidente e da cinque Sindaci nella Giunta. Gli stessi cinque Sindaci sono allo stesso tempo anche membri del Consiglio.

Riportiamo di seguito stralcio del parere del Ministero degli Interni:
• Parere 12851 (27 Aprile 2004 Categoria 07.01 Unione dei tra i sindaci dei comuni interessati’ e che ‘altri organi siano formati da componenti delle giunte
e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze’.
Si desume, quindi, la volontà del legislatore statale di configurare il presidente dell’unione quale
organo ‘necessario’ dell’ente, il quale deve coincidere con uno dei sindaci dei comuni aderenti
all’unione, mentre ‘altri organi’ devono essere composti esclusivamente da assessori o
consiglieri dei comuni associati, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze.”
Per quanto riportato nel suddetto parere sembra essere corretto (anzi necessario) che il Presidente sia
scelto fra i Sindaci dell’Unione, ma per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti in “altri organi”, come
ad es. la Giunta ed il Consiglio, questi debbano essere scelti “esclusivamente” i primi fra gli Assessori i
secondi fra i Consiglieri dei Comuni rappresentati.
Chiediamo quindi al Presidente di regolarizzare la composizione degli organi dell’Unione che tra l’altro ora
come ora realizza una totale uguaglianza tra i componenti della Giunta e del Consiglio (i medesimi cinque
Sindaci ed un Assessore presenti in entrambi gli organi di governo dell’Ente, di fatto un Ente di secondo
grado comprendente sei Comuni governato da sole sei persone ed un membro di minoranza).


Punto 3) MANCATA NOMINA DEI CONSIGLIERI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E CONSEGUENTE LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN REGIME DI PROROGRATIO

Come già ampiamente rappresentato nel Consiglio Comunale di Sestriere (delibera n. 18 del 16/10/2019) i Comuni dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea (ad esclusione di uno) hanno ufficialmente nominato i loro rappresentanti ben 5 anni dopo l’elezione di ogni singola Amministrazione Comunale, e tra l’altro solo a seguito dell’impulso portato dallo scrivente gruppo di minoranza di Sestriere, contravvenendo palesemente al combinato disposto dell’art. 6 commi 5 e 6 dello Statuto dell’Unione che prevede che l’elezione dei
rappresentanti dei Comuni nell’Unione deve avvenire entro 45 giorni e nelle more (noi riteniamo di questi soli 45 giorni) il Sindaco rappresenta il Comune all’interno dell’Unione.
Di giorni ne sono passati ben oltre 1500 nei quali i Sindaci hanno rappresentato “nelle more” i loro Enti di appartenenza.

Richiamiamo inoltre la sentenza n. 208 del 16 aprile 1992 della Corte Costituzionale, che ha espressamente riconosciuto che la regola della prorogatio a tempo indefinito contrasta con i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Vista anche la legge 444 del 15 luglio 1994 che dichiara ope legis nulli tutti gli atti fatti dopo i 45 giorni di proroga e limita nel periodo di proroga la possibilità di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione dichiarando di fatto nulli i restanti atti (su questo punto vedasi anche l’art. 38 del Tuel).

Alla luce di quanto evidenziato, esprimiamo forti timori sulla regolarità dell’operato di codesta Unione e chiediamo al Presidente formali pareri sulla legittimità e sui poteri degli organi dell’Unione in questi anni. A seguito della produzione di tali documenti questo gruppo di minoranza valuterà le eventuali successive azioni da intraprendere.

LA LETTERA DEL MINISTERO CHE METTE IN DISCUSSIONE LA LEGITTIMITA’ DELLE UNIONI MONTANE

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