di ISABELLA COCOLO (Presidente dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI)
Lettera al Sindaco di Giaglione – Invito alla revoca o modifica immediata dell’ordinanza n. 5 del 21 agosto 2024, numero di registro 229/2024 – Divieto di sosta e accampamento su tutto il territorio comunale.
La sottoscritta Isabella Cocolo con sede a Firenze, via San Niccolò 21, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che dal 1985 è la più grande associazione italiana rappresentativa di coloro che circolano in autocaravan. Tra gli scopi sociali vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del codice della strada, in particolare intervenendo come in questo caso, attraverso azioni di contrasto e impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan. L’associazione ha una rappresentatività e titolarità dell’interesse collettivo continuamente riconosciute dalla giurisprudenza (fra le varie, T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Lombardia-Brescia n. 281/2024; T.A.R. Lombardia-Milano n. 64/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024 e n. 380/2023 e n. 576/2015; T.A.R. Abruzzo n. 267/2023; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022; T.A.R. Calabria n. 2033/2021; T.A.R. Umbria n. 968/2021; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Trento n. 171/2021; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019). Rilevata l’erronea promiscuità tra campeggio e circolazione stradale, si chiede nella visione di autotutela d’ufficio la revoca o l’immediata modifica CANCELLANDO IL TERMINE CAMPER, stante che:
1) dal 1991, Legge 336, non esiste il termine CAMPER;
2) nel 1992, nel Nuovo Codice della Strada è stato da confermato il termine AUTOCARAVAN;
3) le direttive interministeriali e le granitiche sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali ha preso atto che l’AUTOCARAVAN non è un pericolo per l’ordine pubblico. Infatti, il c.d.s. esclude che la sosta costituisca campeggio. Ai sensi dell’art. 185, co. 2 c.d.s. la sosta delle autocaravan “non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”. La giurisprudenza amministrativa è sul punto è granitica (T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024, n. 380/2023 e n. 379/2023; T.A.R. Piemonte, n. 841/2023; T.A.R. Abruzzo, n. 267/2023; T.R.G.A. Trento, n. 52/2022, e n. 179/2020; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Bolzano, n. 69/2019).
4) l’ordinanza è viziata da sviamento di potere. Infatti, il Comune ha fatto un uso distorto del potere perché ha utilizzato un divieto di transito, tipicamente volto a disciplinare la circolazione stradale, al diverso fine di impedire il campeggio. Il Comune, cioè, attraverso un provvedimento di regolamentazione del traffico, ha inteso perseguire obiettivi estranei alla circolazione. Tale sviamento è specificamente censurato nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688/2000 e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.AR. Liguria n. 111/2021, T.A.R. Puglia n. 1771/2022 e T.A.R. Abruzzo n. 267/2023).
Di nuovo invito il Sindaco a modificare o revocare l’ordinanza in allegato perché, questo invito sia disatteso sarò costretta a dare immediato incarico ai nostri legali e le spese di soccombenza sarebbero poste a carico del Comune, cioè ai 592 abitanti da lei amministrati. Non solo, l’opporsi questa pacifica e motivata richiesta comporterà:
– la rapida presentazione al TAR aggravando gli oneri a carico dei magistrati;
la formulazione della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, co. 5 c.p.a, che andrebbe a ricadere sui 593 abitanti da lei amministrati;
alle forze della polizia Municipale a intervenire per allontanare le autocaravan, attivando così pericolose discussioni visto che chi guida è a conoscenza dei propri diritti;
– alle forze dell’ordine per elevare verbali ai sensi dell’articolo 650 del CODICE PENALE che è illegittimo visto quanto sopra.
A leggerla Isabella Cocolo, Presidente della ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org
Come pensavo. Ordinanza impugnata da una delle tante Associazioni di Camperisti. Il sindaco se voleva sollevare un vespaio, devo dire che ha raggiunto lo scopo. Auguri di fine estate.
26 Agosto 2024
VALSUSA, GUERRA AI CAMPER: “IL SINDACO REVOCHI L’ORDINANZA O FACCIAMO RICORSO AL TAR” di ISABELLA COCOLO (Presidente dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI)
Lettera al Sindaco di Giaglione – Invito alla revoca o modifica immediata dell’ordinanza n. 5 del 21 agosto 2024, numero di registro 229/2024 – Divieto di sosta e accampamento su tutto il territorio comunale.
La sottoscritta Isabella Cocolo con sede a Firenze, via San Niccolò 21, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che dal 1985 è la più grande associazione italiana rappresentativa di coloro che circolano in autocaravan. Tra gli scopi sociali vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del codice della strada, in particolare intervenendo come in questo caso, attraverso azioni di contrasto e impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan. L’associazione ha una rappresentatività e titolarità dell’interesse collettivo continuamente riconosciute dalla giurisprudenza (fra le varie, T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Lombardia-Brescia n. 281/2024; T.A.R. Lombardia-Milano n. 64/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024 e n. 380/2023 e n. 576/2015; T.A.R. Abruzzo n. 267/2023; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022; T.A.R. Calabria n. 2033/2021; T.A.R. Umbria n. 968/2021; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Trento n. 171/2021; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019). Rilevata l’erronea promiscuità tra campeggio e circolazione stradale, si chiede nella visione di autotutela d’ufficio la revoca o l’immediata modifica CANCELLANDO IL TERMINE CAMPER, stante che:
1) dal 1991, Legge 336, non esiste il termine CAMPER;
2) nel 1992, nel Nuovo Codice della Strada è stato da confermato il termine AUTOCARAVAN;
3) le direttive interministeriali e le granitiche sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali ha preso atto che l’AUTOCARAVAN non è un pericolo per l’ordine pubblico. Infatti, il c.d.s. esclude che la sosta costituisca campeggio. Ai sensi dell’art. 185, co. 2 c.d.s. la sosta delle autocaravan “non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”. La giurisprudenza amministrativa è sul punto è granitica (T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024, n. 380/2023 e n. 379/2023; T.A.R. Piemonte, n. 841/2023; T.A.R. Abruzzo, n. 267/2023; T.R.G.A. Trento, n. 52/2022, e n. 179/2020; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Bolzano, n. 69/2019).
4) l’ordinanza è viziata da sviamento di potere. Infatti, il Comune ha fatto un uso distorto del potere perché ha utilizzato un divieto di transito, tipicamente volto a disciplinare la circolazione stradale, al diverso fine di impedire il campeggio. Il Comune, cioè, attraverso un provvedimento di regolamentazione del traffico, ha inteso perseguire obiettivi estranei alla circolazione. Tale sviamento è specificamente censurato nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688/2000 e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.AR. Liguria n. 111/2021, T.A.R. Puglia n. 1771/2022 e T.A.R. Abruzzo n. 267/2023).
Di nuovo invito il Sindaco a modificare o revocare l’ordinanza in allegato perché, questo invito sia disatteso sarò costretta a dare immediato incarico ai nostri legali e le spese di soccombenza sarebbero poste a carico del Comune, cioè ai 592 abitanti da lei amministrati. Non solo, l’opporsi questa pacifica e motivata richiesta comporterà:
– la rapida presentazione al TAR aggravando gli oneri a carico dei magistrati;
la formulazione della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, co. 5 c.p.a, che andrebbe a ricadere sui 593 abitanti da lei amministrati;
alle forze della polizia Municipale a intervenire per allontanare le autocaravan, attivando così pericolose discussioni visto che chi guida è a conoscenza dei propri diritti;
– alle forze dell’ordine per elevare verbali ai sensi dell’articolo 650 del CODICE PENALE che è illegittimo visto quanto sopra.
A leggerla Isabella Cocolo, Presidente della ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
http://www.coordinamentocamperisti.it – http://www.incamper.org
Come volevasi dimostrare.
Ben fatto
Ho capito tutto; il sindaco con questa storia vuole finire in televisione con Giaglione , cosa si fa’ per farsi vedere Celere nel proprio dovere ,ma non sarà stato contagiato o motivato da quei tanti furgoni blindati? Sono simili ai camper con più posti ,senza cucina e servizi , per quello ci sono gli alberghi e sopperiscono ai turisti , che strana storia di montagna ,di tortuose ferrovie e strade , di funamboli amministratori ,di utopie e legali minacce , di una giurisprudenza figlia di leggi ignorate di cui i malviventi sanno trarre beneficio e gli onesti cittadini adire ad avvocati….
Quelli della Val Susa si fan proprio conoscere in tutta Italia.
Forse non hanno ancora capito che se i paesi della, bassa Val Susa sono tutti un po’ moribondi e perché i turisti vanno a spendere i loro soldi dove esiste la parola accoglienza.
sono d accordo con gli ultimi se un paese non mi vuole io vado a spendere i miei denari altrove vale per ristoranti e negozie il sin daco a mio avviso a pestato una grossa mer…cia