VALSUSA, GUERRA AI CAMPER: “IL SINDACO REVOCHI L’ORDINANZA O FACCIAMO RICORSO AL TAR”

Condividi
FacebookTwitterWhatsAppMessengerEmailLinkedIn

di ISABELLA COCOLO (Presidente dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI)

Lettera al Sindaco di Giaglione – Invito alla revoca o modifica immediata dell’ordinanza n. 5 del 21 agosto 2024, numero di registro 229/2024 – Divieto di sosta e accampamento su tutto il territorio comunale.

La sottoscritta Isabella Cocolo con sede a Firenze, via San Niccolò 21, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che dal 1985 è la più grande associazione italiana rappresentativa di coloro che circolano in autocaravan. Tra gli scopi sociali vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del codice della strada, in particolare intervenendo come in questo caso, attraverso azioni di contrasto e impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan. L’associazione ha una rappresentatività e titolarità dell’interesse collettivo continuamente riconosciute dalla giurisprudenza (fra le varie, T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Lombardia-Brescia n. 281/2024; T.A.R. Lombardia-Milano n. 64/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024 e n. 380/2023 e n. 576/2015; T.A.R. Abruzzo n. 267/2023; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022; T.A.R. Calabria n. 2033/2021; T.A.R. Umbria n. 968/2021; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Trento n. 171/2021; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019). Rilevata l’erronea promiscuità tra campeggio e circolazione stradale, si chiede nella visione di autotutela d’ufficio la revoca o l’immediata modifica CANCELLANDO IL TERMINE CAMPER, stante che:
1) dal 1991, Legge 336, non esiste il termine CAMPER;
2) nel 1992, nel Nuovo Codice della Strada è stato da confermato il termine AUTOCARAVAN;
3) le direttive interministeriali e le granitiche sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali ha preso atto che l’AUTOCARAVAN non è un pericolo per l’ordine pubblico. Infatti, il c.d.s. esclude che la sosta costituisca campeggio. Ai sensi dell’art. 185, co. 2 c.d.s. la sosta delle autocaravan “non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”. La giurisprudenza amministrativa è sul punto è granitica (T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024, n. 380/2023 e n. 379/2023; T.A.R. Piemonte, n. 841/2023; T.A.R. Abruzzo, n. 267/2023; T.R.G.A. Trento, n. 52/2022, e n. 179/2020; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Bolzano, n. 69/2019).
4) l’ordinanza è viziata da sviamento di potere. Infatti, il Comune ha fatto un uso distorto del potere perché ha utilizzato un divieto di transito, tipicamente volto a disciplinare la circolazione stradale, al diverso fine di impedire il campeggio. Il Comune, cioè, attraverso un provvedimento di regolamentazione del traffico, ha inteso perseguire obiettivi estranei alla circolazione. Tale sviamento è specificamente censurato nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688/2000 e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.AR. Liguria n. 111/2021, T.A.R. Puglia n. 1771/2022 e T.A.R. Abruzzo n. 267/2023).
Di nuovo invito il Sindaco a modificare o revocare l’ordinanza in allegato perché, questo invito sia disatteso sarò costretta a dare immediato incarico ai nostri legali e le spese di soccombenza sarebbero poste a carico del Comune, cioè ai 592 abitanti da lei amministrati. Non solo, l’opporsi questa pacifica e motivata richiesta comporterà:
– la rapida presentazione al TAR aggravando gli oneri a carico dei magistrati;
la formulazione della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, co. 5 c.p.a, che andrebbe a ricadere sui 593 abitanti da lei amministrati;
alle forze della polizia Municipale a intervenire per allontanare le autocaravan, attivando così pericolose discussioni visto che chi guida è a conoscenza dei propri diritti;
– alle forze dell’ordine per elevare verbali ai sensi dell’articolo 650 del CODICE PENALE che è illegittimo visto quanto sopra.
A leggerla Isabella Cocolo, Presidente della ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org

GIAGLIONE ordinanza

FacebookTwitterWhatsAppMessengerEmailLinkedIn
Condividi
© Riproduzione riservata

Che cosa ne pensi? Scrivici la tua opinione

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.